Che cos'è il Sovraindebitamento?

L’istituto del sovraindebitamento è stato introdotto dalla Legge n. 3 del 2012 e successivamente integrato dalla Legge n. 221/2012 (conversione del D.L. n. 179/2012), con l'obiettivo di gestire situazioni debitorie non risolvibili attraverso le tradizionali procedure concorsuali.

Tale normativa offre ai debitori non fallibili una modalità strutturata per ristrutturare e liquidare i propri debiti in modo coordinato, mirando all'esdebitazione tramite omologazione di specifiche procedure o mediante liquidazione controllata.

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha aggiornato e ristrutturato questi strumenti inserendoli nel Titolo IV, denominato "Strumenti di regolazione della crisi" e collocando la liquidazione controllata in un titolo separato, il V, dedicato alla liquidazione giudiziale.

Il sovraindebitamento si riferisce alla condizione di crisi o insolvenza di soggetti come consumatori, professionisti, imprenditori minori e agricoli, start-up innovative (D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012) e altri debitori non soggetti a liquidazione giudiziale o amministrativa.

Strumenti per la soluzione

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1) Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il C.C.I.I. ha sostituito il piano del consumatore, rinominandolo «ristrutturazione dei debiti del consumatore» ed inserendolo tra gli «Strumenti di regolazione della crisi».

L’accesso allo strumento è consentito solo a coloro che abbiano assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività di impresa o professionale, ed effettivamente è definito consumatore:

«la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro V del c.c., per debiti estranei a quelli sociali».

La procedura della ristrutturazione dei debiti del consumatore si caratterizza:

  • dall’essere riservata solo a quest’ultimo, il quale chiede al giudice l’omologazione di un piano a contenuto libero;
  • dall’escludere il voto dei creditori;
  • dalla condizione di meritevolezza del debitore;
  • dal non avere quest’ultimo, in precedenza, beneficiato negli ultimi cinque anni o per due volte dell’esdebitazione.
  • 2) Concordato minore

    Il concordato minore è riservato a soggetti non fallibili che hanno accumulato debiti derivanti da attività imprenditoriali o professionali. Questa procedura, simile al concordato preventivo, richiede:

    • approvazione della proposta da parte di una maggioranza qualificata dei creditori (60% dei crediti ammessi);
    • efficacia vincolante anche per creditori dissenzienti;
    • orientamento preferenziale verso la continuità dell'attività imprenditoriale o professionale;
    • offerta di una soluzione alternativa e più conveniente rispetto alla liquidazione controllata.

  • 3) Liquidazione controllata

    La liquidazione controllata è destinata alla monetizzazione del patrimonio di debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale (consumatori, professionisti, imprenditori minori e agricoli). Essa prevede:

    • la conversione del patrimonio del debitore in denaro, affidato a un liquidatore;
    • blocco immediato delle azioni esecutive e cautelari individuali da parte dei creditori anteriori all’apertura della procedura;
    • legittimazione alla richiesta di apertura della procedura da parte del debitore, dei creditori (in presenza di procedure esecutive pendenti) o del pubblico ministero (in caso di insolvenza imprenditoriale).
  • 4) Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

    Una rilevante novità è costituita dalla possibilità di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, concessa a debitori persone fisiche meritevoli che non siano in grado di offrire alcuna utilità immediata o futura ai creditori. Tale misura mira a:

    • offrire una "seconda chance" a soggetti privi di prospettive di recupero economico;
    • favorire il loro reinserimento sociale ed economico;
    • garantire il mantenimento essenziale della famiglia del debitore;
    • possibilità di concessione una sola volta;
    • obbligo di pagamento dei debiti, qualora entro quattro anni dall'esdebitazione sopraggiungano risorse finanziarie rilevanti (escludendo eventuali finanziamenti ricevuti), per una percentuale minima del 10%.

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